1. Con la legge di programmazione per la difesa di cui all'articolo 2, comma 2, sono inoltre autorizzate le spese per aggregati funzionali omogenei e per ciascun esercizio finanziario relative:
a) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), che, tenuto conto del loro sviluppo temporale complessivo, prevedono una spesa totale, ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della stessa legge di programmazione, inferiore a 10 milioni di euro;
b) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il cui valore complessivo non supera i 5 milioni di euro;
c) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il cui valore unitario, nel sessennio, è uguale o superiore a 2 milioni di euro.
2. Con la legge di programmazione per la difesa di cui al comma 1 devono comunque essere individualmente approvati, indipendentemente dall'importo, i programmi di acquisizione di apparati, strumenti ed equipaggiamenti che, pur destinati a sistemi d'arma la cui spesa è già stata specificamente inserita nella legge di programmazione, sono acquisiti separatamente dai medesimi per integrazione, aggiornamento, potenziamento o ammodernamento e rappresentano una spesa successiva, aggiuntiva e chiaramente identificabile rispetto a quella del sistema d'arma al quale si riferiscono o sono destinati.